COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 17 Dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. CARMIANO - U.S. LORENZO MARIANO del 26 Novembre 2009. (Reclamo della A.S.D.
CARMIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore
BERNARDO Diego di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 26 Novembre 2009 del
Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che dalle indagini esperite è risultato pacifico che il comportamento antisportivo del calciatore
BERNARDO Diego è avvenuto al di fuori del terreno di gioco e sugli spalti del campo sportivo di Carmiano;
- considerato che un tale comportamento antisportivo ed anche violento, non essendo riconducibile
all’ambito suo proprio della gara ma a fatti estranei alla gara stessa per cui più adeguata si appalesa la
squalifica al calciatore innanzi citato fino al 31/8/2010
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi al 31/8/2010 La squalifica inflitta al calciatore BERNARDO Diego della società A.S.D. CARMIANO ;
non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.