COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 33 del 17 Dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Gara: CALCIO PALAGIANO - A.S.D. SPORT NOCI del 29 Novembre 2009. (Reclamo della A.S.D.

SPORT NOCI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società

per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 3 Dicembre 2009 del

Comitato Regionale Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;

- letto il reclamo a margine citato;

- esperite indagini;

- rilevato che con supplemento reso dal direttore della gara innanzi citata è stato precisato e chiarito “per

mero errore di trascrizione ho indicato per le sostituzioni quella avvenuta al 25° del 1° tempo fra il n. 7 e il n.

16 della società A.S.D. SPORT NOCI invece che società CALCIO PALAGIANO;

- considerato che con il riconoscimento di tale errore va affermata la regolarità delle sostituzioni e quindi della

gara in epigrafe, per cui va accolto il reclamo proposto dalla società A.S.D. SPORT NOCI

P.Q.M.

D E L I B E R A

accogliersi il reclamo e per l’effetto confermarsi il risultato conseguito sul campo in favore della società

A.S.D. SPORT NOCI di 3 - 2 nei confronti della società CALCIO PALAGIANO;

non addebitare la tassa stante l’accoglimento del ricorso.

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