COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 17 Dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: CALCIO PALAGIANO - A.S.D. SPORT NOCI del 29 Novembre 2009. (Reclamo della A.S.D.
SPORT NOCI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società
per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 3 Dicembre 2009 del
Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- rilevato che con supplemento reso dal direttore della gara innanzi citata è stato precisato e chiarito “per
mero errore di trascrizione ho indicato per le sostituzioni quella avvenuta al 25° del 1° tempo fra il n. 7 e il n.
16 della società A.S.D. SPORT NOCI invece che società CALCIO PALAGIANO;
- considerato che con il riconoscimento di tale errore va affermata la regolarità delle sostituzioni e quindi della
gara in epigrafe, per cui va accolto il reclamo proposto dalla società A.S.D. SPORT NOCI
P.Q.M.
D E L I B E R A
accogliersi il reclamo e per l’effetto confermarsi il risultato conseguito sul campo in favore della società
A.S.D. SPORT NOCI di 3 - 2 nei confronti della società CALCIO PALAGIANO;
non addebitare la tassa stante l’accoglimento del ricorso.