COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 5 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 36 del 5 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

Gara: A.S.D. JUNIOR TARANTO CALCIO - A.S.D. MOTTOLA del 6 Dicembre 2009. (Reclamo della

società A.S.D. JUNIOR TARANTO CALCIO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo

Territoriale a carico del dirigente Sig. RICCI GIUSEPPE, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato

Ufficiale n° 32 del 10 Dicembre 2009 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

udito il rappresentante della ricorrente:

rilevato preliminarmente rilevato che il reclamo proposto è inammissibile sotto il dupice ordine di profili è

cioè per essere inappellabile la decisione di prime cure ai sensi dell’art. n° 45, comma 3/B del Codice di

Giustizia Sportiva in quanto l’inibizione inflitta è inferiore ad un mese, e, per altro verso, per essere stato il

ricorso avverso la sanzione pecuniaria sottoscritto da tesserato inibito;

DELIBERA

-  rigettarsi il reclamo del dirigente RICCI GIUSEPPE in ordine alla sanzione personale dell’inibizione

perché inappellabile ex art. 45, comma 3/B del Codice di Giustizia Sportivae quindi per manifesta

inammissibilità;

-  dichiararsi inammissibile il ricorso proposto quale presidente della società A.S.D. JUNIOR TARANTO

CALCIO, siccome sottoscritto da soggetto inibito;

-  addebitarsi sul conto della società la tassa reclamo siccome rigettato.

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