COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Gara: A.C.D. CASTELLANETA - U.S. S. VITO del 20 Dicembre 2009. (Reclamo della U.S. S. VITO in

opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore D’IGNAZIO

Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 24 Dicembre 2009 del Comitato

Regionale Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;

- letto il reclamo a margine citato;

- esperite indagini;

- considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali, per cui attesa la

gravità dei fatti occorsi va confermata la sanzione della squalifica inflitta al calciatore D’IGNAZIO Francesco

P.Q.M.

D E L I B E R A

respingere il reclamo proposto dalla società U.S. S. VITO e, per l’effetto, addebitare sul conto della società la

relativa tassa.

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