COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Gara: A.S.D. SPORTING - F.C. GROTTAGLIE del 17 Dicembre 2009. (Reclamo della F.C. GROTTAGLIE

in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori ANTONAZZO

Giuseppe, GIANFRATE Giuseppe e massaggiatore CHIRICO Gabriele di cui alla delibera riportata sul

Comunicato Ufficiale n. 34 del 18 Dicembre 2009 della Delegazione Provinciale di Taranto).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il rappresentante della ricorrente;

-  esperite indagini;

-  rilevato che il comportamento del massaggiatore CHIRICO Gabriele può ritenersi gravemente ingiurioso e

minaccioso nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la sanzione dell’inibizione inflitta dal

primo giudice che va confermata;

-  ritenuto, altresì, che il comportamento del calciatore ANTONAZZO Giuseppe, pur irriguardoso, volgare e

antisportivo può essere adeguatamente punito con la sanzione della squalifica fino al 30 dicembre 2010;

-  considerato, altresì, che il comportamento del calciatore GIANFRATE Giuseppe (peraltro capitano della

società F.C. GROTTAGLIE) è risultato indubbiamente offensivo e irriguardoso ma non anche minaccioso

nei confronti dell’arbitro per cui più adeguata ai fatti occorsi appare la squalifica fino al 30 giugno 2010;

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  ridurre la squalifica al calciatore ANTONAZZO Giuseppe al 30 dicembre 2010;

-  ridurre la squalifica al calciatore GIANFRATE Giuseppe al 30 giugno 2010 confermando nel resto le

impugnate decisioni;

-  non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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