COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 21 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 39 del 21 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Gara: A.S.D. ATLETICO MESAGNE - A.S.D. PUTIGNANO CALCIO del 3 Gennaio 2010. (Reclamo della

A.S.D. PUTIGNANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico

della società per l’ammenda di € 50.00, calciatori FRECENTESE Domenico, NOTARNICOLA Giovanni,

dirigente DAMASO Pietro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 7 Gennaio 2010 del

Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il rappresentante della ricorrente;

-  esperite indagini;

-  rilevato che il ricorso proposto per il sig. DAMASO Pietro è inammissibile ai sensi dell’art. 45 punto 3

lettera b del Codice di Giustizia Sportiva;

-  rilevato altresì che anche l’ammenda non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera d del Codice di

Giustizia Sportiva;

-  considerato che sulla base delle indagini esperite è risultato confermato il comportamento sicuramente

antisportivo ma non violento del calciatore FRECENTESE Domenico per cui più adeguata si appalesa la

squalifica fino al 31/8/2010;

-  ritenuta adeguata ai fatti occorsi la squalifica inflitta dal primo giudice al calciatore NOTARNICOLA

Giovanni

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  dichiarare inammissibile il reclamo proposto per il sig. DAMASO Pietro e per l’ammenda di € 50,00;

-  ridursi al 31/8/2010 la squalifica inflitta al calciatore FRECENTESE Domenico, confermarsi nel resto le

impugnate decisioni;

-  non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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