COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 28 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Gara: A.S. ANTONELLI - A.S.D. AVANTI DELFINI ALTAMURA del 10 Gennaio 2010. (Reclamo della
società A.S. ANTONELLI in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del
calciatore FALLACARA ANTONIO, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 38 del 14
Gennaio 2010 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
ritenuto di adeguare la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure, al calciatore FALLACARA ANTONIO, alla
reale entità del fatto ascrittogli, in scrupolosa osservanza del principio di proporzionalità della punizione
DELIBERA
- ridursi la squalifica comminata al calciatore FALLACARA ANTONIO a TRE giornate di gara;
- non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del gravame.