COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 40 del 28 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

Gara: A.S. ANTONELLI - A.S.D. AVANTI DELFINI ALTAMURA del 10 Gennaio 2010. (Reclamo della

società A.S. ANTONELLI in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del

calciatore FALLACARA ANTONIO, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 38 del 14

Gennaio 2010 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

ritenuto di adeguare la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure, al calciatore FALLACARA ANTONIO, alla

reale entità del fatto ascrittogli, in scrupolosa osservanza del principio di proporzionalità della punizione

DELIBERA

-  ridursi la squalifica comminata al calciatore FALLACARA ANTONIO a TRE giornate di gara;

-  non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del gravame.

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