COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Gara: A.S.D. NEVIANO - U.S.D. BAGNOLO del 22 Novembre 2009. (Reclamo della U.S.D. BAGNOLO in

opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di €

800,00 e squalifica calciatori CAMPA Roberto e CAMPA Giampiero di cui alla delibera riportata sul

Comunicato Ufficiale n. 19 del 26 Novembre 2009 della Delegazione Provinciale di Lecce).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il rappresentante della ricorrente;

-  esperite indagini;

-  sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

-  considerato che la gravità dei fatti occorsi è stata adeguatamente punita nei confronti dei tesserati

dell’U.S.D. BAGNOLO e della stessa succitata società con riferimento alla squalifica dei calciatori CAMPA

Roberto e CAMPA Giampiero, e della punizione sportiva della perdita della gara a carico dell’U.S.D.

BAGNOLO;

-  considerato altresì che le sanzioni inflitte ai tesserati e alla società come innanzi richiamata devono

ritenersi esaustive in relazione ai fatti occorsi, rappresentando la sanzione dell’ammenda una duplicazione

che avrebbe trovato giustificazione se riferiti a episodi attribuibili a sostenitori e non a tesserati della

società innanzi citata

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  revocare la sanzione dell’ammenda a carico della società U.S.D. BAGNOLO;

-  confermarsi nel resto le impugnate decisioni;

-  non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it