COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. NEVIANO – U.S.D. BAGNOLO del

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Gara: A.S.D. NEVIANO - U.S.D. BAGNOLO del 22 Novembre 2009. (Reclamo dei sigg. BLASI Valerio e

COLUCCIA Davide in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a loro carico di

cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 26 Novembre 2009 della Delegazione Provinciale

di Lecce).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito i ricorrenti;

-  esperite indagini;

-  sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

-  considerato che dalla documentazione ufficiale e dalle indagini esperite è risultato accertato e confermato

il comportamento violento e antisportivo del calciatore BLASI Valerio perfettamente individuato davanti

all’ingresso degli spogliatoi dell’arbitro;

-  che pertanto non merita modifica alcuna il provvedimento adottato dal primo giudice che va confermato;

-  rilevato che, alla luce delle indagini esperite è risultato che il comportamento del calciatore COLUCCIA

Davide è stato solo gravemente antisportivo ma non violento nei confronti dell’arbitro, per cui più adeguata

si appalesa la sanzione della squalifica fino al 30/11/2012

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  ridursi al 30/11/20012 la squalifica inflitta al calciatore COLUCCIA Davide e confermarsi la squalifica al

calciatore BLASI Valerio;

-  Incamerarsi la tassa di € 65,00 versata dal calciatore BLASI Valerio e restituirsi la tassa di € 65,00 versata

dal calciatore COLUCCIA Davide stante il parziale accoglimento del ricorso.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it