COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: AD. POL. SAN GERARDO – GIOV. CALCIO
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: AD. POL. SAN GERARDO - GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL del 3 Gennaio 2010. (Reclamo della
società GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo
Territoriale a carico del calciatore CATALANO GIUSEPPE, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n° 37 del 7 Gennaio 2010 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
premesso e considerato
- che la società GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL ha chiesto la riforma del provvedimento adottato in prime
cure nei confronti del proprio calciatore Sig. CATALANO GIUSEPPE, assumendo che l’arbitro sarebbe
incorso in un errore di identificazione;
- che per tale ragione è stato convocato dinanzi a questa Commissione il direttore di gara il quale ha reso
supplemento di rapporto confermando quanto segue: “sono certo della identità del calciatore GIUSEPPE
CATALANO, poiché appena subito il calcio mi voltavo repentinamente notando con chiarezza il numero
della maglia n° 8 ed anche il volto del calciatore che avevo già notato nel corso della gara. Non ho alcun
dubbio”.
- che, pertanto, non sono emersi elementi validi a sostegno delle argomentazioni della reclamante;
- che la sanzione inflitta dal primo Giudice si appalesa congrua in riferimento ai fatti accertati;
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
rigettarsi io reclamo proposto dalla scoietà GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL e, per l’effetto, incamerarsi la
relativa tassa.