COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: AD. POL. SAN GERARDO – GIOV. CALCIO

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Gara: AD. POL. SAN GERARDO - GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL del 3 Gennaio 2010. (Reclamo della

società GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo

Territoriale a carico del calciatore CATALANO GIUSEPPE, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato

Ufficiale n° 37 del 7 Gennaio 2010 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

premesso e considerato

-  che la società GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL ha chiesto la riforma del provvedimento adottato in prime

cure nei confronti del proprio calciatore Sig. CATALANO GIUSEPPE, assumendo che l’arbitro sarebbe

incorso in un errore di identificazione;

-  che per tale ragione è stato convocato dinanzi a questa Commissione il direttore di gara il quale ha reso

supplemento di rapporto confermando quanto segue: “sono certo della identità del calciatore GIUSEPPE

CATALANO, poiché appena subito il calcio mi voltavo repentinamente notando con chiarezza il numero

della maglia n° 8 ed anche il volto del calciatore che avevo già notato nel corso della gara. Non ho alcun

dubbio”.

-  che, pertanto, non sono emersi elementi validi a sostegno delle argomentazioni della reclamante;

-  che la sanzione inflitta dal primo Giudice si appalesa congrua in riferimento ai fatti accertati;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

rigettarsi io reclamo proposto dalla scoietà GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL e, per l’effetto, incamerarsi la

relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it