COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI

Gara: A.S.D. C.S. ALTAMURA - CALCIO PROMOTION GRAVINA del 19 Novembre 2009. (Reclamo

dell’A.S.D. C.S. Altamura del 17 Dicembre 2009 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo di rifissare

la gara Altamura - Calcio Promotion, valevole per la 5a giornata del Campionato Provinciale Giovanissimi,

pubblicata su Comunicato Ufficiale n° 19 del 10 Dicembre 2009 della Delegazione Provinciale di Bari).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

Comunicato Ufficiale n. 42 - pag. 52 di 52

vista la nota della Delegazione Provinciale di Bari del 18 Gennaio 2010;

premesso e considerato che:

1) la gara in epigrafe non si è disputata per il giorno 19 Dicembre 2009, alle ore 15,30, a causa dell’inavvertita

concomitante programmazione di altro incontro da parte della Delegazione Provinciale di Bari;

2) quest’ultima, con nota del 18 Gennaio 2010, ha chiarito di non aver potuto risolvere tempestivamente e

definitivamente il problema della concomitanza dei due eventi sportivi, assumendo su di se la

responsabilità dell’errore di programmazione e di non aver avvertito l’A.S.D. C.S. Altamura che il proprio

incontro non si sarebbe svolto per la data e l’ora originariamente stabilite;

3) pertanto il reclamo non può essere accolto, ma non sussistono neppure i presupposti per addebitare la

relativa tassa sul conto della istante poiché il chiarimento offerto dalla Delegazione Provinciale è

successivo alla proposizione del gravame;

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1) rigettarsi il reclamo come sopra proposto e, per l’effetto, confermarsi la decisione del Giudice Sportivo che

ha disposto la rifissazione dell’incontro in epigrafe a cura dell’Organo Competente;

2) non addebitarsi alcuna tassa sul conto dell’A.S.D. C.S. Altamura.

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