COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI
Gara: A.S.D. C.S. ALTAMURA - CALCIO PROMOTION GRAVINA del 19 Novembre 2009. (Reclamo
dell’A.S.D. C.S. Altamura del 17 Dicembre 2009 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo di rifissare
la gara Altamura - Calcio Promotion, valevole per la 5a giornata del Campionato Provinciale Giovanissimi,
pubblicata su Comunicato Ufficiale n° 19 del 10 Dicembre 2009 della Delegazione Provinciale di Bari).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
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vista la nota della Delegazione Provinciale di Bari del 18 Gennaio 2010;
premesso e considerato che:
1) la gara in epigrafe non si è disputata per il giorno 19 Dicembre 2009, alle ore 15,30, a causa dell’inavvertita
concomitante programmazione di altro incontro da parte della Delegazione Provinciale di Bari;
2) quest’ultima, con nota del 18 Gennaio 2010, ha chiarito di non aver potuto risolvere tempestivamente e
definitivamente il problema della concomitanza dei due eventi sportivi, assumendo su di se la
responsabilità dell’errore di programmazione e di non aver avvertito l’A.S.D. C.S. Altamura che il proprio
incontro non si sarebbe svolto per la data e l’ora originariamente stabilite;
3) pertanto il reclamo non può essere accolto, ma non sussistono neppure i presupposti per addebitare la
relativa tassa sul conto della istante poiché il chiarimento offerto dalla Delegazione Provinciale è
successivo alla proposizione del gravame;
Tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
1) rigettarsi il reclamo come sopra proposto e, per l’effetto, confermarsi la decisione del Giudice Sportivo che
ha disposto la rifissazione dell’incontro in epigrafe a cura dell’Organo Competente;
2) non addebitarsi alcuna tassa sul conto dell’A.S.D. C.S. Altamura.