COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Gara: A.S.D. SPORT NOCI - A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO del 17 gennaio 2010. (Reclamo

della A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice

Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato

Ufficiale n. 39 del 21 Gennaio 2010 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  rilevato che il comportamento dei tifosi della società reclamante è risultato limitato a sole parole

espressive di protesta, ancorché vivaci e insistenti, nei confronti dei calciatori avversari e dell’arbitro;

-  considerato, pertanto, che tale comportamento di sostenitori locali può essere adeguatamente sanzionato

con l’ammenda di € 500,00

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  ridursi a € 500,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO;

-  non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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