COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
Gara: F.C. GROTTAGLIE - POL. AUSONIA TARANTO del 10 Gennaio 2010. (Reclamo della POL.
AUSONIA TARANTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per l’ammenda di € 250,00 e squalifica calciatore MASTROMARINO Ivan di cui alla delibera riportata
sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 21 Gennaio 2010 della Delegazione Provinciale di Taranto).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- rilevato che la società POL. AUSONIA TARANTO ha presentato il reclamo con lettera raccomandata
spedita il 30 gennaio 2010, cioè oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
Comunicato Ufficiale n. 43 del 21 gennaio 2010 ai sensi dell’art. 46 punto 4 del Codice di Giustizia Sportiva
per cui il reclamo va dichiarato inammissibile
P.Q.M.
D E L I B E R A
dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società POL. AUSONIA TARANTO e per l’effetto
addebitare la relativa tassa sul conto della società.