COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

Gara: F.C. GROTTAGLIE - POL. AUSONIA TARANTO del 10 Gennaio 2010. (Reclamo della POL.

AUSONIA TARANTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della

società per l’ammenda di € 250,00 e squalifica calciatore MASTROMARINO Ivan di cui alla delibera riportata

sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 21 Gennaio 2010 della Delegazione Provinciale di Taranto).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  rilevato che la società POL. AUSONIA TARANTO ha presentato il reclamo con lettera raccomandata

spedita il 30 gennaio 2010, cioè oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del

Comunicato Ufficiale n. 43 del 21 gennaio 2010 ai sensi dell’art. 46 punto 4 del Codice di Giustizia Sportiva

per cui il reclamo va dichiarato inammissibile

P.Q.M.

D E L I B E R A

dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società POL. AUSONIA TARANTO e per l’effetto

addebitare la relativa tassa sul conto della società.

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