COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 18 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 18 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Gara: GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL - U.S. AUDACE CERIGNOLA del 17 Gennaio 2010 (Reclamo
della società U.S. AUDACE CERIGNOLA in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a
carico del Dirigente Sig. LOSITO ROBERTO e del Massaggiatore Sig. DE TOMA ANTONIO, di cui alla
delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 39 del 21 Gennaio 2010 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
rilevato che dall’esame degli atti e del referto arbitrale non sono emersi elementi validi a sostegno delle
apodittiche argomentazioni della reclamante;
che, pertanto, i due suddetti tesserati, incolpati di comportamenti oltraggiosi e violenti nei confronti del
direttore di gara, vanno sanzionati come meritano;
che, tuttavia, la sanzione inflitta dal Primo Giudice si appalesa meritevole di riduzione per giusto
adeguamento alla entità delle infrazioni commesse e contestate;
in parziale accoglimento del reclamo ritualmente proposto
DELIBERA
1) Ridursi la sanzione a carico del dirigente Sig. LOSITO ROBERTO a lui infliggendo la inibizione a svolgere
ogni attività fino a tutto il 21 Marzo 2010;
2) ridursi la sanzione a carico del Sig. DE TOMA ANTONIO in squalifica fino a tutto il 30 Aprile 2010;
3) non addebitarsi la tassa atteso l’esito del reclamo.