COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig. Oliva Salvatore (Presidente A.S.D. San Paolo Solarino )
2) A.S.D. San Paolo Solarino (Sr)
Procedimento 85/A
Considerato che la Procura Federale con nota 687 – 08/09 del 26 Ottobre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 1 del Regolamento LND, nonché articolo 4 comma 1) C.G.S. a titolo di responsabilità diretta a carico del Presidente;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 01 dicembre 2009 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite;
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Oliva Salvatore la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. San Paolo Solarino l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)”;
Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva;
Ritenuto che le parti deferite devono rispondere degli addebiti a loro carico ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato;
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Oliva Salvatore (Presidente A.S.D. San Paolo Solarino ) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. San Paolo Solarino , l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale