COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 13.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI:
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 13.10.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI:
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig. Mastroeni Guglielmo( Presidente Pol. Antillese)
2) Sig. Smiroldo Salvatore (Dirigente POl. Antillese)
3) Sig. Mastroieni Sebastiano nato il 07 Settembre 1988 (Calciatore già tesserato A.S.D. Campagnola di Gemona (Ud)
4) Società Pol. Antillese (Me)
5) Società A.S.D. Campagnola (Gemona Udine)
Procedimento 07/A
v Considerato che la Procura Federale con nota 8496 /589 pf 08-09 AA/ac del 23 Giugno 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. con riferimento all’articolo 40 comma 4) N.O.I.F. e all’articolo 10 commi 2) e 4) nonché all’articolo 4 commi 1) e 2) C.G.S.
v Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 29 Settembre 2009 con inizio alle ore 15,30.
v Dato atto che alla predetta udienza è presente soltanto il Sig. Mastroeni Guglielmo.
v Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Mastroeni Guglielmo la inibizione per mesi 6 (sei ); al Sig. Smiroldo Salvatore la inibizione per mesi 3 (tre), al calciatore Mastroieni Sebastiano la squalifica per mesi 6 (sei); alla società Pol. Antillese l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento) e la penalizzazione 9 (nove) punti nella classifica del campionato di competenza stagione 2009-2010. Alla società A.S.D. Campagnola l’ammenda di €300, (trecento).
v Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società Antillese ha prodotto memoria difensiva; sostiene di non essere stata a conoscenza che il calciatore Mastroieni Sebastiano era vincolato con la società “A.S.D. Campagnola” anche, perché, quest’ultimo successivamente ha dichiarato di essere stato svincolato.
v Il Sig. Smiroldo Salvatore, ha prodotto memoria difensiva giustificandosi di aver firmato le distinte gara senza conoscere la irregolarietà del tesseramento del calciatore Mastroieni Sebastiano; la società “A.S.D. Campagnola ha prodotto memoria difensiva, sostenendo di aver a suo tempo tesserato il calciatore Mastroieni Sebastiano il quale, dopo avere disputato per la predetta società alcune partite, si è reso irreperibile. Non ha saputo mai dove il predetto calciatore si fosse trasferito né l’attività che svolgeva. Dette circostanze hanno indotto la scrivente società ha provvedere alla svincolo del calciatore interessato al caso in esame (ai sensi dell’art.107 N.O.I:F. campionato – Carnico) come da C.U. n°50 del 3 Aprile 2009 – Delegazione Distrettuale di Tolmezzo.
v Considerato che i motivi addotti a difesa dai Sig.ri Mastroeni Guglielmo e Smiroldo Salvatore non sono esimenti delle responsabilità loro ascritte, giusto quanto previsto in materia dalle norme regolamentari federali. Và in proposito sottolineato che il calciatore di che trattasi è stato impegnato dalla Pol. Antillese in posizione irregolare e sotto falso cognome in ben nove gare del campionato di seconda categoria.
v Considerato che verosimilmente la società A.S.D. Campagnola ha subito un danno dall’operato del calciatore Mastroieni Sebastiano e non ha partecipato all’illecito consumato, attinente l’irregolare tesseramento del calciatore in esame interessato, in favore della società Pol. Antillese
DELIBERA
v Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
v al Sig. Mastreni Gugliemo (Presidente Pol. Antillese) la inibizione, per mesi 6 (sei) ed al Sig. Smiroldo Salvatore (Dirigente Pol. Antillese) la inibizione per mesi 3 (tre) entrambi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo19 punto 1 lettera h) C.G.S.
v al calciatore Mastroieni Sebastiano (già tesserato per la A.S.D. Campagnola e successivamente per la Pol. Antillese, la squalifica a tutti gli effetti per mesi 6 (sei)
v alla società Pol. Antillese l’ammenda di €1000,00 (mille) e la penalizzazione di 6 (sei) punti nella classifica del campionato di competenza stagione 2009-2010
v per la società A.S.D. Capagnola non luogo a procedersi per i motivi di cui in narrativa
v La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale