COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 13.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 13.10.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Valenti Giuseppe Manlio (Dirigente A.S.D. Gymnica)

2)  Sig. Frischetto Giuseppe ( Presidente S.S. Scordiense)

3)  S.S. Scordiense (Ct)

4)  A.S.D. Gymnica (Ct)

5)  Sig. Gambera Franco;  Ferro Gaetano;  Sirugusa  Mario;  Russo Orazio; (tutti Dirigente A.S.D. Gymnica)

6)  Numero trentadue giovani calciatori meglio e singolarmente indicati nell’atto di deferimento e rinvio a giudizio.

Procedimento 10/A

v  Considerato che la Procura Federale con nota 8437/648 pf 08-09/MS/vdb del 22 Giugno 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. ;  art. 1 comma 4 C.G.S. ;  art. 46 commi 3) e 6) C.G.S. ;  art. 7 comma 1 dello Statuto; art.61 comma 5 N.O.I.F.;  e art.4 comma 2 C.G.S. 

v  Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 29 Settembre 2009 con inizio alle ore 15,30;

v  Dato atto che alla predetta udienza sono presentati: Sig. Scirè Gaetano (Delegato Società S.S. Scordiense); Sig. Parisi Sebastiano (Delegato Dirigente A.S.D. Gymnica).

v  Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Valenti Giuseppe Manlio la inibizione per mesi 4 (quattro);  al Sig. Frischetto Giuseppe la inibizione per mesi 4 (quattro); alla società S.S. Scordiense l’ammenda di € 300,00 (trecento). A carico dei seguenti giovani calciatori la squalifica di otto giornate per BILLO Salvatore , SIRAGUSA Agrippino Michele; SANGIORGIO Salvatore ed ALBA Giuseppe;- per sette giornate a carico di TRAMONTANA Giovanni, LEONARDI Giuseppe, CRIMI’ Alberto, MILLESOLI Gabriele e ROSA Daniele; - per sei giornate a carico di VITELLINO Salvatore, BUONAPASQUA Alessandro e VASILE Marco Rocco; - per cinque giornate a carico di RAGUSA Salvatore e GAMBERA Antonino; - per quattro giornate  a carico di SCIACCA Angelo, BINANTI Gaetano, OROLOGIO Floriano Vincenzo, RIZZI Giuseppe e DE PASQUALE Gabriel; - per tre giornate a carico di IMPUSCATO Angelo, MONTALTO Rocco e VALENTI Marco; - per due giornate a carico di CIMILLARO Francesco, BRIGANTI Nicolò MONITTO Giuseppe e RIZZO Francesco ; - per una giornata a carico di COSENTINO Gabriele, DE PASQUALE Francesco, SPARTA Salvatore, SANGIORGIO Francesco, CRISTAURO Rino Davide e VALENTI Gaetano,

v  a carico dei Dirigenti della società A.S.D. Gymnica la inibizione per quattro mesi per Sig. Siragusa Mario; per mesi due per Sig. Gambera Marco per mesi uno la inibizione per Sig. Ferro Gaetano e Sig. Russo Orazio a carico della A.S.D. Gymnica l’ammenda di €800,00 (ottocento)

v  Tutte i superiori provvedimenti (inibizioni e squalifiche) vanno scontate nella stagione sportiva 2009-2010”

v  Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: il Sig. Valenti Giuseppe Manlio ha prodotto memoria difensiva e dichiarazione spontanea con le quali si dichiara responsabile ed unico colpevole del mancato tesseramento dei calciatori i cui cartellini federali dallo stesso acquistati, sono stati trattenuti e mai utilizzati per pura decisione personale. Chiede la declaratoria di non colpevolezza della società e, tanto meno, dei calciatori. Chiede che qualsiasi punizione prevista e da statuirsi venga adottata ad esclusivo suo carico: La stessa società S.S. Sordiense nell’ammettere la irregolarietà della richiesta di somme di denaro ai singoli calciatori, né da un versione giustificativa che la somma di €200,00 andava imputata solo a titolo di rimborso del corredo sportivo fornito. La società A.S.D. Gymnica nel riconoscere il fatto contestato, ribalta tutta la responsabilità a carico del proprio dirigente Sig. Valenti Giuseppe Manlio, così come dallo stesso riconosciuto e dichiarato

v  Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Valenti Giuseppe Manlio (Dirigente A.S,D. Gymnica) la inibizione per mesi 4 (quattro);  al Sig. Frischetto Giuseppe (Presidente S.S. Scordiense) la inibizione per mesi 4 (quattro);  al Sig. Siragusa Mario (Dirigente A.S.D. Gymnica) la inibizione per mesi 4 (quattro); al Sig. Gambera Franco  (Dirigente A.S.D. Gymnica) la inibizione per mesi 2 (due) ai Sigg. Ferro Gaetano Russo Orazio la inibizione per mesi 1 (uno); tutte le superiori inibizioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto1) lettera h) C.G.S. alla società S.S. Scordiense l’ammenda di € 300,00 (trecento). A carico dei seguenti giovani calciatori la squalifica di sei giornate per BILLO Salvatore , SIRAGUSA Agrippino Michele; SANGIORGIO Salvatore ed ALBA Giuseppe;- per sei giornate a carico di TRAMONTANA Giovanni, LEONARDI Giuseppe, CRIMI’ Alberto, MILLESOLI Gabriele e ROSA Daniele; - per sei giornate a carico di VITELLINO Salvatore, BUONAPASQUA Aleandro e VASILE Marco Rocco; - per quattro giornate a carico di RAGUSA Salvatore e GAMBERA Antonino; - per quattro giornate  a carico di SCIACCA Angelo, BINANTI Gaetano, OROLOGIO Floriano Vincenzo, RIZZO Giuseppe e DE PASQUALE Gabriel; - per tre giornate a carico di IMPUSCATO Angelo, MONTALTO Rocco e VALENTI Marco; - per due giornate a carico di CIMILLARO Francesco, BRIGANTI Nicolò MONITTO Giuseppe e RIZZO Francesco ; - per una giornata  a carico di COSENTINO Gabriele, DE PASQUALE Francesco, SPARTA Salvatore, SANGIORGIO Francesco, CRISTAURO Rino Davide e VALENTI Gaetano, tutte le superiori squalifiche da scontare nella stagione 2009-2010

a carico della  A.S.D. Gymnica l’ammenda di €500,00 (cinquecento)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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