COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 13.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 13.10.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig.Curasì Roberto ( già Presidente A.S.D. Capo D’Orlando)
2) Sig. Timpanaro Pirrina Gianfranco ( attuale Presidente A.S.D. Capo D’orlando)
3) Società A.S.D. Capo D’orlando (Me)
Procedimento 11/A
v Considerato che la Procura Federale con nota 0019/487 pf 08-09/GT/dl del 01 Luglio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli articoli 16 e 19 C.G.S. e all’articolo 38 comma 1 N.O.I.F. nonché all’articolo 4 comma 1C.G.S.
v Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 29 Settembre 2009 on inizio alle ore 15,30;
v Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Curasì Roberto.
v Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Curasì Roberto la inibizione per mesi 9 (nove); al Sig. Timpanaro Pirrina Gianfranco la inibizione per anni 1 (uno) alla società A.S.D. Capo D’orlando l’ammenda di € 3000,00 (tremila)
v Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva. Il Sig. Curasì Roberto, presente, ammette il ritardo di una sua denuncia dei fatti da lui personalmente curati; inoltre ammette di non avere denunciato tempestivamente la irregolarità di un documento per il quale è stata accertata la falsificazione della data: Riconosce, pure, il mancato tesseramento di Buzzanca Tindaro quale allenatore di categoria svolgendo lo stesso attività per l’ A.S.D. Capo D’Orlando.
v Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti come, l’altro, le accertate irregolarità amministrative denunciate con ingiustificato ritardo dal Sig. Curasì Roberto, e le irregolarità amministrative e contabili, così come accertate a carico del Sig. Timpanaro Pirrina Gianfranco, succeduto, quale presidente della società al Sig. Cursi’ Roberto, e perché nuovo presidente aveva la competenza esclusiva della gestione economica della società ma disattendeva gli impegni presi e ratificati nel verbale della delibera assembleare del 09 Luglio 2009, in ordine ai debiti pregressi riconducibili alla società in esame e per non avere rilevato il suo predecessore, Sig. Curasì Roberto, dalle azioni di recupero credito che producevano il protesto di titoli bancari ed azioni esecutivi.
v Ciò posto
DELIBERA
v Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
v al Sig. Curasì Roberto ( già Presidente A.S.D. Capo D’Orlando) la inibizione, ai per mesi 6 (sei); al Sig. Timpanaro Pirrina Gianfranco (attuale Presidente A.S.D. Capo D’orlando) la inibizione per mesi 9 (nove); entrambe le inibizioni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1 lettera h) C.G.S. alla società A.S.D. Capo D’orlando l’ammenda a titolo di responsabilità diretta di € 2000,00 (duemila)
v La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale