COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 13.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 13.10.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI :

1)  Sig. Lombardo Rosario  (Presidente Pol. Longi)

2)  Società Pol. Longi (Me)

Procedimento 18/A

v  Considerato che la Procura Federale con nota 690 pf  08-09 del 18 Agosto 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in riferimento all’articolo 40 Regolamento L.N.D. nonché  art. 4 comma 1 C.G.S.

v  Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 06 Ottobre 2009 con inizio alle ore 15,30;

v  Dato atto che alla predetta udienza  è presente nessuna delle parti deferite.

v  Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Lombardo Rosario la inibizione per mesi 3 (tre); alla società Pol. Longi l’ammenda di € 300,00 (trecento)

v  Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.

v  Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Lombardo Rosario (Presidente società Pol. Longi)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla  società Pol. Longi l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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