COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 13.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 13.10.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI :
1) Sig. Lombardo Rosario (Presidente Pol. Longi)
2) Società Pol. Longi (Me)
Procedimento 18/A
v Considerato che la Procura Federale con nota 690 pf 08-09 del 18 Agosto 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in riferimento all’articolo 40 Regolamento L.N.D. nonché art. 4 comma 1 C.G.S.
v Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 06 Ottobre 2009 con inizio alle ore 15,30;
v Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite.
v Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Lombardo Rosario la inibizione per mesi 3 (tre); alla società Pol. Longi l’ammenda di € 300,00 (trecento)
v Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.
v Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Lombardo Rosario (Presidente società Pol. Longi) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società Pol. Longi l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta)
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale