COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 114 del 20.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 114 del 20.10.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTI:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Di Marco Rosario (Presidente Pol. Città Di Pettineo)

2)  Pol. Città di Pettineo (Me)

Procedimento 20/A

v  Considerato che la Procura Federale con nota 693 pf 08-09 del 20 Agosto 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1comma 1  C.G.S. in riferimento all’articolo 40 Regolamento L.N.D. nonché  e  articolo 4 comma 1 C.G.S.

v  Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 06 Ottobre 2009 con inizio alle ore 15,30;

v  Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite.

v  Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Di Marco Rosario la inibizione per mesi 3 (tre) ; alla società Pol. Città di Pettineo l’ammenda di € 300,00 (trecento)

v  Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva

v  Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig.Di Marco Rosario (Presidente Pol. Città di Pettineo)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società éol. Città di Pettineo l’ammenda di € 200,00 (duecento)

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it