COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 27.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 27.10.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig.Crisafi Santo (Presidente U.S.D. Atletico Catania Calcio)
2) Società U.S.D. Atletico Catania Calcio (Ct)
Procedimento 30/A
v Considerato che la Procura Federale con nota 762 pf 08-09/GS/reg del 12 Settembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione
Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento al punto 14 disposizione generali del C.U. n°1 del 09 Luglio 2009 nonchè art. 4 comma 1) C.G.S.
v Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 13 Ottobre 2009 con inizio alle ore 15,30;
v Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite.
v Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili dei capi di imputazione ascritti a quanti rinviati a giudizio, infliggendo al Sig. Crisafi Santo la inibizione per mesi 3 (tre) ; alla società U.S.D. Atletico Catania Calcio l’ammenda di € 300,00 (trecento)
v Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.
v Ritenuto che le parti deferite devono rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di rinvio a giudizio.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Crisafi Santo (Presidente U.S.D. Atletico Catania Calcio) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2(due); alla società U.S.D. Atletico Catania l’ammenda a titolo responsabilità diretta di € 250,00 (ducentocinquanta)
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.