COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 27.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 27.10.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig.Crisafi  Santo (Presidente U.S.D. Atletico Catania Calcio)

2)  Società U.S.D. Atletico Catania Calcio (Ct)

Procedimento 30/A

v  Considerato che la Procura Federale con nota 762 pf  08-09/GS/reg  del 12 Settembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione

Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento al punto 14 disposizione generali del C.U. n°1 del 09 Luglio 2009 nonchè  art. 4 comma 1) C.G.S.

v  Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 13 Ottobre 2009 con inizio alle ore 15,30;

v  Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite.

v  Sentito il rappresentante  la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili dei capi di imputazione ascritti a quanti rinviati a giudizio, infliggendo al Sig. Crisafi Santo la inibizione per mesi 3 (tre) ; alla società U.S.D. Atletico Catania Calcio l’ammenda di € 300,00 (trecento)

v  Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.

v  Ritenuto che le parti deferite devono rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di rinvio a giudizio.

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Crisafi Santo (Presidente U.S.D. Atletico Catania Calcio)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2(due); alla  società U.S.D. Atletico Catania l’ammenda  a titolo responsabilità diretta di € 250,00 (ducentocinquanta)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

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