COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 139 del 03.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 139 del 03.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1.  Sig Montalto  Lorenzo (Presidente A.S.D. Gravina Calcio)

2.  Sig. Montalto Giovanni (Dirigente A.S.D. Gravina Calcio)

3.  Società A.S.D. Gravina Calcio (Ct)

Procedimento 34/A

v  Considerato che la Procura Federale con nota 749 pf 08-09/GS/reg del 19 Settembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art. 1 comma 1)  C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F. nonché all’art.4 commi 1) e 2) C.G.S.

v  Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 20 Novembre 2009 con inizio alle ore 15,30;

v  Dato atto che alla predetta udienza non è presente nessuna delle parti deferite.

v  Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti statuiti a carico di quanti deferiti infliggendo al Sig. Montalto Lorenzo la inibizione per mesi 3 (tre) al Sig. Montalto Giovanni la inibizione per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Gravina Calcio l’ammenda di € 700,00 (settecento)

v  Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.

v  Ritenuto che quanti rinviati a giudizio, giusto atto di deferimento loro debitamente notificato, devono rispondere di quanto  a loro  carico  addebitato.

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Montalto Lorenzo (Presidente A.S.D. Gravina Calcio)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); al Sig. Montalto Giovanni (Dirigente A.S.D. Gravina Calcio) la inibizione per mesi 1 (uno), entrambi ai sensi e per gli effetti  di cui all’art.19 punto 1) lettera h) C.G.S. alla società A.S.D. Gravina Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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