COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 151 del 10.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 151 del 10.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Cirinnà  Giuseppe (Presidente pro tempore S.S. Scordia A.S.D.)

2)  Società S.S. Scordia A.S.D. (Ct)

Procedimento 44/A

v  Considerato che la Procura Federale con nota 1226  08-09 del 06 Ottobre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) in relazione all’articolo 40 comma 1) Regolamento L.N.D. nonché all’ art. 4 comma 1) C.G.S.

v  Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 03 Novembre 2009 con inizio alle ore 15,30;

v  Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite.

v  Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili  dei capi d’imputazione loro ascritti, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Cirinnà Giuseppe la inibizione per mesi 6 (sei); alla società S.S. Scordia A.S.D. l’ammenda di € 600,00 (seicento)

v  Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: hanno prodotto memorie difensive in una delle quali comunicano il nuovo direttivo della società a far data dal 15 Luglio 2009; nell’altra,  sostengono motivi di difesa di parte, non esimenti delle responsabilità loro ascritte. Infatti dagli atti si rileva che per ben undici gare di campionato non risulta indicato nelle relative distinte di gara alcun tecnico abilitato, come anche nell’allegata domanda di iscrizione. Di tanto risponde sempre la società.

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Cirinnà Giuseppe (Presidente pro tempore S.S. Scordia A.S,.D.)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 6 (sei); alla società S.S. Scordia A.S.D. l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it