COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 164 del 17.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO&n

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 164 del 17.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO  DI:

Sig. Aurelio Lombardo Facciale (presidente A.S.D. Troina)

Società A.S.D. Troina (EN)

Procedimento 43/A

- considerato che la Procura federale con nota 1228-08.09 del 06/10/2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’art.40 comma 1) regolamento L.N.D., nonché all’art.4 comma 1) C.G.S.

- rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 03/11/2009 con inizio alle ore 15,30;

- dato atto che alla predetta udienza nessuna delle parti deferite è presente;

- sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili di quanto loro addebitato le parti rinviate a giudizio infliggendo al Sig. Aurelio Lombardo Facciale l’inibizione per mesi tre; alla Società A.S.D. Troina l’ammenda di €.300,00;

- raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto una memoria difensiva nella quale ammette di non avere tesserato un allenatore per la squadra juniores. Dichiara di avere affidato la preparazione tecnica all’allenatore di prima squadra mai, però, indicato nelle distinte di gara. Fa presente, in proposito, le precarie condizioni economiche in cui versa la società. Chiede, se sanzionata, la minima sanzione assicurando per l’ avvenire il tesseramento di un tecnico anche per la squadra Juniores.

- ritenuto che, pure prendendo atto dei motivi addotti in difesa, ciò non è esimente dell’addebito cui deve rispondere;

Pertanto

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo al Sig. Aurelio Lombardo Facciale  (Presidente A.S.D. Troina) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19.1)h) C.G.S. per mesi due;

alla società A.S.D. Troina, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €.200,00.

La presente delibera va notificata alle parti interessate nonché alla Procura Federale.

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