COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210 del 09.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 210 del 09.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Cantello Francesco (Presidente Pol. Buterese E. Mattei)

Società Pol. Buterese  E. Mattei (Cl)

Procedimento 66/A

Considerato che la Procura Federale con nota 2175/971 08-09 pf/AA/ac del 27 Ottobre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S. e  24 Regolamento L.N.D. e 22  bis comma 6) N.O.I.F., nonché art.4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 24 Novembre 2009 con inizio alle ore 15,30;

Dato atto che alla predetta udienza nessuna delle parti deferite è presente.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente notificato, infliggendo al Sig. Cantello Francesco la inibizione per mesi 3 (tre); alla società Pol. Buterese E. Mattei l’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta)”

Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.

Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti.

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Cantello Francesco (Presidente Pol. Buterese E. Mattei )  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società Pol. Buterese  E. Mattei l’ammenda a titolo di responsabilità diretta di € 500,00 (cinquecento)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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