COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Nunzio Sciacca (n .q. di Presidente società A.C.D. Ficarra)

Società A.C.D. Ficarra (Me)

Procedimento 74/A

Considerato che la Procura Federale con nota 094 09-10 del 02 Novembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S. con riferimento al disposto di cui al Comunicato Ufficiale 1 del 09 Luglio 2008 nonché  art. 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 24 Novembre 2009 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Nunzio Sciacca la inibizione per mesi 3 (tre); alla  società A.C.D. Ficarra l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)”

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva

Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Nunzio Sciacca (n. q. di Presidente ACD Ficarra)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società A.C.D. Ficarra l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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