COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 242 del 29.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 242 del 29.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1.  Sig. Frusteri Giuseppe  (n.q. di Presidente A.S.D Rosmarino)

2.  Società A.S.D Rosmarino (Me)

Procedimento 78/A

Considerato che la Procura Federale con nota 097  09-10  del 02 Novembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S. con riferimento al disposto di cui al Comunicato Ufficiale n°1 del 09 Luglio 2009, nonché art. 4 comma 1) C.G.S.;

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 24 Novembre 2009 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Frusteri Giuseppe delegato in rappresentanza della società deferita;

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, infliggendo al  Sig. Frusteri Chiacchiera Salvatore  la inibizione  per  mesi  2  (due), alla società A.S.D. Rosmarino l’ammenda di  € 300,00 (trecento);

Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva sul cui contenuto ha insistito anche in sede di udienza;

Ritenuto che i motivi addotti a difesa non sono esimenti delle disposizioni regolamentari in materia previste per le violazioni delle quali le parti deferite devono comunque rispondere.

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Frusteri Chiacchiera Salvatore (n.q. di Presidente A.S.D. Rosmarino)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno), e  alla società A.S.D. Rosmarino l’ammenda di € 200,00 (duecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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