COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 del 12.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 257 del 12.01.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Massimo Pafumi (Presidente A.S.D. Ciclope Bronte)
A.S.D. Ciclope Bronte (Ct)
Procedimento 65/A
Considerato che la Procura Federale con nota 2179/974- 08/09 del 27 Ottobre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S.; art. 24 Regolamento L.N.D.; art.22 bis comma 6) N.O.I.F. e L.N.D. e art. 4 comma 1) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 24 Novembre 2009 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza non è presente nessuna delle parti deferite.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Pafumi Massimo la inibizione per mesi 3 (tre) ; alla società A.S.D. Ciclope Bronte l’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta)”
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memorie difensive.
Ritenuto che i motivi dedotti a difesa non sono esimenti delle responsabilità statuite a carico delle parti deferite, infatti non è sufficiente ai fini del rispetto delle norme in materia vigente, avere inviato la documentazione (autocertificazione) direttamente alla sezione di Catania così come non è anche esimente non avere inviato l’ultimo verbale assembleare anche sé, come si sostiene, la società è stata costituita nel 2007 e le relative cariche sociali non sono state modificate; considerato che tali affermazioni non risultano debitamente notificate, come dovuto, per l’accertamento o meno dei dirigenti societari responsabili della conduzione della società.
Ciò posto
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Pafumi Massimo (Presidente A.S.D. Ciclope Bronte) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Ciclope Bronte l’ammenda di € 400,00 (quattrocento)
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale