COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig. Timpanaro Pirrina Gianfranco (Presidente A.S.D. Capo D’Orlando)
2) A.S.D. Capo D’Orlando (Me)
Procedimento 86/A
Considerato che la Procura Federale con nota 688 08.09 del 26 Ottobre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 40 comma 1 Regolamento L.N.D. nonché art. 4 comma 1 C.G.S.;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 01 Dicembre 2009con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite;
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, infliggendo al Sig. Tmpanaro Pirrina Gianfranco una ulteriore inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Capo D’Orlando l’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta)”;
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva;
Ritenuto che le parti deferite devono rispondere delle responsabilità sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato;
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Timpanaro Pirrina Gianfranco (Presidente A.S.D. Capo D’Orlando ) una ulteriore inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); alla A.S.D. Capo D’Orlando a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale