COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig.Salvatore Giacobbe  (Presidente  U.S.D. Rocca di Caprileone)

2)  U.S.D. Rocca di Caprileone  (Me)

Procedimento 90/A

Considerato che la Procura Federale con nota 096– 09/10 del 27 Ottobre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. nonché articolo 4 comma 1)  C.G.S.;

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 01 dicembre 2009 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Giacobbe Salvatore, Presidente della società deferita;

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Giacobbe Salvatore  la inibizione per mesi 3 (tre); alla  società U.S.D. Rocca di Caprileone  l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)”;

Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: il dirigente presente in udienza dichiara di non avere partecipato ai campionati d’obbligo per mera dimenticanza;

Ritenuto che i motivi addotti a difesa non sono esimenti delle responsabilità sancite a carico delle parti deferite dei quali rispondono di quanto loro addebitato;

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Giacobbe Salvatore (Presidente U.S.D. Rocca di Caprileone )  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società U.S.D. Rocca di Caprileone , a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 300,00 (trecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it