COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 285 del 26.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 285 del 26.01.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO a carico Soc. ASD Valderice, suo Presidente pro-tempore Sig.Fontana Giovanni e n.13 calciatori per violazione art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., ed art.1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995.
Campionato Promozione 2008/2009
Procedimento 144/A-2
Con nota del 25/11/2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori.
In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.13 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria.
La Commissione Disciplinare territoriale, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva: può acclararsi la responsabilità dei soggetti deferiti per quanto loro ascritto. Manca infatti agli atti del competente Organo Federale la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 213 Maggio 1995 e dalla Legge Regione Siciliana n.36 del 30/12/2000.
Da quanto sopra discende che i calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 S.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare in assenza della certificazione obbligatoria.
La società deferita ha inoltrato via fax in data 18/01 u.s. propria memoria di difesa allegando i certificati medici di tutti e 13 i calciatori deferiti, ma tuttavia deve rilevarsi che tali certificati sono stati emessi nel mese di Dicembre 2008 e pertanto in ritardo rispetto alla data di inizio delle attività sportive, e di questo deve comunque rispondere la ASD Valderice.
Ciò premesso, questa decidente, contestato ritualmente l’addebito, rilevato che all’udienza del 26/01/2010 non sono comparsi i deferiti,
DELIBERA
In accoglimento del proposto deferimento,
di infliggere alla società ASD Valderice l’ammenda di €.100,00 per la ritardata sottoposizione a visita medica nei termini previsti dei propri tesserati;
di inibire il suo Presidente pro-tempore Sig. Fontana Giovanni a tutto il 28/02/2010;
di non doversi procedere nei confronti dei calciatori deferiti.
Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.