COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI: DE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTI:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Cantello Francesco  (Presidente Pol. Buterese  E. Mattei  )

2)  Pol. Buterese  E. Mattei  (Cl)

Procedimento 130/A

Considerato che la Procura Federale con nota 1129 pf 08-09 GS/reg del 21/10/2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1  C.G.S. in riferimento all’articolo 40 regolamento  LND, nonché art 40 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 19 Gennaio 2010 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Cantello Francesco la inibizione per mesi 2 (due);  alla società Pol. Buterese  E. Mattei  l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta).

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.

Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Cantello Francesco (Presidente Pol. Buterese  E. Mattei )  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società Pol. Buterese  E. Mattei  l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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