COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1. Sig. Turco Giuseppe (Presidente A.S.D. Amo Gela)
2. A.S.D. Amo Gela (Cl)
Procedimento 139/A
Considerato che la Procura Federale con nota 1186 pf 08-09 GS/reg del 16/11/2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in relazione agli articoli 4 comma 3 e 24 del Regolamento L.N.D. nonché all’articolo 22 bis punto 6 NOIF e art. 4 comma 1 C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 19 Gennaio 2010 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. turco Giuseppe la inibizione per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Amo Gela) l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta).”
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva che però non è esimente della responsabilità ascritta stante che la documentazione mancante, e più volte sollecitata a produrre, è dovuta senza che debba essere richiesta.
Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Turco Giuseppe (Presidente A.S.D. Amo Gela) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Amo Gela a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale