COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARIC

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1.  Sig. Fesce Calcedonio (Dirigente A.S.D. Paterno’2004 all’epoca dei fatti)

2.  Sig. Guarnaccia Mario (Dirigente A.S.D. Paterno’2004 all’epoca dei fatti)

3.  A.S.D. Paterno’2004 (CT)

Procedimento 133/A

Considerato che la Procura Federale con nota 748 pf 08-09 GS/reg  del 09/11/2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1  C.G.S. in riferimento  all’articolo 38 comma 1 e art.61 comma 1 NOIF  nonché art. 4 comma 2  C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 19 Gennaio 2010 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo ai Dirigenti  Sig.ri Pesce Calcedonio e Guarnacci Mario  la inibizione per mesi 3 (tre); alla società  A.S.D. Paterno’2004 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.

Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, infrazione protrattasi sino al Marzo 2009.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig.ri  Pesci Calcedonio Guarnacci Mario (Dirigenti tesserati per la A.S.D. Paterno’2004) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Paterno’2004 a titolo  di  responsabilità  oggettiva  l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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