COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1.  Sig. Astone Vittorio  (Presidente  A.P.D. Futura Brolo)

2.  A.P.D. Futura Brolo  (Me)

Procedimento 134/A

Considerato che la Procura Federale con nota 347 09-10 del 10/11/2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1  C.G.S. in riferimento al’articolo 38 comma 1 nonché all’articolo 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 19 Gennaio 2010 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Astone  Vittoria  la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.P.D. Futura Brolo  l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società ha prodotto memorie difensive giustificando il mancato invio dell’accordo societario con l’allenatore erroneamente non inserito tra gli altri documenti inviati in data 05/09/2009.

Ritenuto che le motivazioni dedotte a difesa non sono esimenti della responsabilità ascritta a carico, perché l’invocata buona fede è a posteriori all’obbligo di prova documentale scagionante.

DELIBERA

 Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Astone Vittorio  (Presidente  A.P.D. Futura Brolo) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società A.P.D. Futura Brolo  a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 400,00 (quattrocento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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