COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1. Sig. Pace Calcedonio (Collaboratore all’epoca dei fatti della Pol.D. Splendor Villabate, ora Pol D. Citta’ Di Villabate- codice 79913)
2. Sig. Cannioto Giovanni (Dirigente all’epoca dei fatti della Pol.D. Splendor Villabate, ora Pol D. Citta’ Di Villabate- codice 79913)
3. Pol. D. Citta’ di Villabate (Pa) già Pol. D. Splendor Villabate – codice 79913
Procedimento 136/A
Considerato che la Procura Federale con nota 1130 pf 08-09 GS/reg del 11/11/2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in riferimento all’articolo 38 comma 1 e art.61 comma 1 NOIF nonché art. 4 comma 2 C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 19 Gennaio 2010 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo ai Sig.ri Pace Calcedonio e Cannioto Giovanni la inibizione per mesi 1 (uno); alla società Pol. D. Citta’ di Villabate l’ammenda di € 200,00 (duecento).
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.
Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig.ri Pace Calcedonio e Cannioto Giovanni la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno); alla società Pol. D. Citta’ di Villabate a titolo di responsabilità oggettiva l’ammenda di € 200,00 (duecento).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale