COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento: Procura Federale, con n
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento: Procura Federale, con nota 3709/1118-p.f. 08.09 / 07 Gennaio 2010, a carico di:
1. Sig. Francesco Erbini ( calciatore tesserato per la G.S. Mazara 1946)
2. Società G.S. Mazara 1946 (Tp)
Procedimento 157/A
Il Vice Procuratore Federale,
Letta la missiva del 20-04-09, trasmessa dal Presidente del Comitato Regionale Sicilia, Sig.
Sandro Morgana, con la quale si inviava una nota della Questura di Trapani relativa al calciatore Erbini Francesco, capitano del G.S. Mazara 1946, società partecipante, nella stagione sportiva 2008-09 al campionato di Eccellenza e, nella attuale stagione sportiva 2009-10, al campionato interregionale, il quale, dopo aver realizzato la trentacinquesima rete stagionale nel corso della gara G.S. Mazara 1946 – Marsala del 22-03-09, sollevava la propria maglia di giuoco mostrando platealmente agli spettatori occupanti la tribuna una sottostante maglietta bianca con la scritta: "35 Nino e Vito vi aspettiamo”. Tale scritta, secondo quanto evidenziato dalla Questura di Trapani, è da ricondursi, come messaggio di solidarietà, ad un ex dirigente della G.S. Mazara 1946 Sig. Martino Vito ed al suocero di quest'ultimo Sig. Cottone Antonino, entrambi tratti in arresto il 17-02-09, a seguito di una operazione di P.G. denominata "Eolo", in quanto ritenuti responsabili di gravi reati.
Rilevato che il calciatore Erbini Francesco, nel corso dell' audizione resa innanzi al collaboratore della Procura Federale, riferiva quanto segue: "Preciso, altresì, che Nino e Vito sono rispettivamente Antonino Cottone e Vito Martino. Sapevo che gli stessi erano stati arrestati. In merito aIle imputazioni io so solamente quello che è spuntato sui giornali. II mio voleva rappresentare semplicemente un'attestazione di affetto, atteso che i predetti erano degli sportivi e vicino alla squadra. Preciso, ancora, che si è trattato di una mia iniziativa personale, attesa la mia conoscenza con i predetti, infatti, essendo io di Mazara, conoscevo perfettamente Vito Martino in quanto era stato consigliere comunale e quindi abbastanza noto e conosciuto nell'ambiente; conoscevo, altresì, il suocero Antonino Cottone. Preciso che nessun altro fine aveva la scritta che ho mostrato, se non una attestazione, ribadisco, di affettoJl.
Rilevato che, dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere e di arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo, Dr.ssa Antonella Consiglio, nell'ambito del procedimento penale c.d. "EOLO", trasmessa il 17-12-09 dal P.M. Dr. Ambrogio Cartosio, si evidenzia che il Cottone ed iI Martino sono stati tratti in arresto in esecuzione della predetta ordinanza, rispettivamente per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso ex art 416 bis, comma 1,3,4 e 6 c.p., e per iI reato di cui agli artt. 81, 110, 319 c.p., 7 dl.152/91, quale aggravante per aver commesso il fatto al fine di avvantaggiare I'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", nonché imputati per gli artt. 110 c.p., comma 7, II-III, L. 195/74.
Ritenuto che la condotta del calciatore Francesco Erbini, confermata dalle dichiarazioni da questi rilasciate nel corso della predetta audizione, la quale non può non essere messa in relazione con Ie sopra evidenziate vicende giudiziarie riguardanti i Sigg. Cottone e Martino per la stretta vicinanza temporale e per la risonanza mediatica della anzidetta operazione “Eolo”, assuma una valenza contrastante con i particolari dettami di correttezza e probità imposti dall'art. 1 del C.G.S. ai soggetti che svolgono attività rilevante in ambito federale, soprattutto in considerazione del ruolo rivestito dal calciatore Sig. Erbini, capitano della GS Mazara 1946, e della occasione pubblica in cui tale manifestazione di affetto e solidarietà è stata manifestata, nonché dal riferimento esplicito, evincibile dalla complessiva condotta, non solo a sentimenti privati di solidale amicizia, ma anche di dedica della rete appena realizzata per la squadra di calcio locale, quest'ultima costituente patrimonio sportivo della collettività di Mazara e non bene rientrante nella sfera di dominio esclusivo del Sig. Erbini.
L’episodio in questione, inoltre, per la pubblicità che I'ha caratterizzato, costituisce espressione di un comportamento direttamente, o indirettamente, idoneo a costituire incitamento alla violenza ovvero a costituirne apologia, in violazione degli artt. 1, comma 1 e 12, comma 7 del C.G.S., ascrivibile al Sig. Francesco Erbini.
Ritenuto, altresì, che dai sopra indicati comportamenti consegue la responsabilità oggettiva della società GS Mazara 1946, ai sensi degli artt. 4 comma 2, e 12 comma 5, del C.G.S.;
Visto l’articolo 32 comma 4 del C.G.S.;
ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia:
1. Sig. Francesco Erbini ( calciatore tesserato per la G.S. Mazara 1946)
2. Società G.S. Mazara 1946 (Tp)
per rispo