COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 del 06.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 90 del 06.10.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTI:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Chiofalo Domenico ( U.S.D. Camaro)

2)  Sig. Chiofalo Benito Giuseppe (n.q. di Presidente U.S.D. Camaro)

3)  U.S.D. Camaro (Me)

Procedimento 02/A

v  Considerato che la Procura Federale con nota 576 08-09 del 23 Giugno 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 4 comma 1 C.G.S.

v  Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 29 Settembre 2009 con inizio alle ore 15,30;

v  Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

v  Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ non luogo a procedersi stante che la contestata partecipazione a gara, con relativo inserimento del nominativo Chiofalo Domenico nella distinta gara, fatto ritenuto illegittimo perché il Chiofalo Domenico risultava squalificato; detta contestazione è nulla accertato che la contestata squalifica è riportata nel Comunicato Ufficiale n°170 del 24 Dicembre 2008, posteriore alla data della gara in esame (21 Dicembre 2008).

v  Raccolte quanto richiesto dalle parti: la società deferita ha prodotto memoria difensiva.

DELIBERA

v  Non luogo a procedersi a carico dei Sigg. Chiofalo Domenico e Chiofalo Benito Giuseppe (U.S.D. Camaro) e della società U.S.D. Camaro, perché il fatto in contestazione non sussiste. 

v  La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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