COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 del 06.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A C

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 90 del 06.10.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig.  Guerra Vincenzo (Presidente A.S.D. C. Pol.  Cei)

2)  A.S.D. C.  Pol.  Cei (Pa)

Procedimento 09/A

v  Considerato che la Procura Federale con nota 8667/1074 pf 08-09/SS7en del 30 Giugno 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1  C.G.S. in relazione agli articoli 26 comma 1) e 33 comma 1) Regolamento settore Tecnico e articolo 38 comma 1 N.O.I.F. nonché  articolo 4 commi  ----------Regolamento 9 e 2) C.G.S.

v  Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 29 Settembre con inizio alle ore 15,30;

v  Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Casula Vincenzo Dirigente delegato società deferita.

v  Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Vincenzo Guerra la inibizione per mesi 3 (tre) ; alla  A.S.D.C. Pol Cei l’ammenda di €300,00 (trecento)

v  Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva dove per un verso sostiene la legittimità del Sig. Genovese Marcello avendone titolo di tecnico di Calcio a 5 e di allenatore di base. Ammette, però che l’infrazione contestata è stata commessa nel tesserare il predetto Sig. Genovese Marcello come dirigente accompagnatore, senza che il predetto avesse chiesto ed ottenuto la necessaria sospensione dall’albo dei tecnici, invoca in proposito la sua buona fede non essendo stata informata della primaria qualifica posseduta dal Sig. Genovese Marcello.

DELIBERA

v  infliggendo:

v  al Sig.Guerra Vincenzo (Presidente A.S.D.C. Pol. Cei)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società A.S.D.C. Pol. Cei l’ammenda  a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva l’ammenda di € 200,00 /duecento).

v  La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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