COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 del 06.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARIC
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 90 del 06.10.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig. Rotulo Sergio (Presidente A.S.D. Pol. Nuova Villa Seta)
2) A.S.D. Pol. Nuova Villa Seta(Ag)
Procedimento 13/A
v Considerato che la Procura Federale con nota 397/1107 pf 08-09 del 14 Luglio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in relazione agli articoli 4 comma 3 e 24 Regolamento LND, e 22 bis punto 6 N.O.I.F. nonchè articolo 4 comma 1C.G.S.
v Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 29 Settembre 2009 con inizio alle ore 15,30;
v Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Rotulo Sergio.
v Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Rotulo Sergio la inibizione per mesi 3 (tre) ; alla società A.S.D. Pol. Nuova Villa Seta l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)
v Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto, a seguito dei solleciti curati dal Comitato Regionale Sicilia i richiesti atti, giustificando il ritardato invio per disinteresse della rilevata vecchia società e per disorganizzazione interna della nuova società. Si rimette al giudizio di questa Commissione Disciplinare
v Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato ed accertato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato
v DELIBERA
v Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
v al Sig. Rotulo Sergio (Presidente A.S.D. Pol. Nuova Villa Seta) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Pol. Nuova Villa Seta l’ammenda di € 200,00 (duecento), a titolo di responsabilità diretta La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale