COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°74 del 25.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFRIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°74 del 25.09.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFRIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig. Patti Francesco (Dirigente A.S.D. Borgata Terrenove)
2) A.S.D. Borgata Terrenove (Marsala Tp)
Procedimento 15/A
Considerato che la Procura Federale con nota 697 pf/08-09 del 05 Agosto 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli articoli 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F. nonché articolo 4 comma 2 C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 22 Settembre 2009 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite . La società A.S.D. “Borgata Terrenove” ha prodotto n°2 memorie difensive.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, infliggendo al Sig. Patti Francesco la inibizione per mesi 1 (uno) ; alla società A.S.D. Borgata Terrenove l’ammenda di €300,00 (trecento); chiede che non vengano ammesse le giustificazioni contenute nelle memorie difensive.”
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite (vedi memorie difensive);
Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti ed accertati, giusto atto di deferimento debitamente notificato, e che i motivi addotti nelle memorie difensive non sono esimenti di quanto irregolarmente posto in essere da quanti chiamati a risponderne.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Patti Francesco (Dirigente accompagnatore ufficiale A.S.D. Borgata Terrenove) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno); alla società AS.D. Borgata Terrenove a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 200,00 (duecento).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale