COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°74 del 25.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFRIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°74 del 25.09.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFRIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Patti Francesco (Dirigente A.S.D. Borgata Terrenove)

2)  A.S.D.  Borgata Terrenove  (Marsala Tp)

Procedimento 15/A

Considerato che la Procura Federale con nota 697 pf/08-09 del 05 Agosto 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1  C.G.S. in riferimento agli articoli 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F. nonché articolo 4 comma 2 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 22 Settembre 2009 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite . La società A.S.D. “Borgata Terrenove” ha prodotto n°2 memorie difensive.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, infliggendo al Sig. Patti Francesco la inibizione per mesi 1 (uno)  ; alla società A.S.D. Borgata Terrenove l’ammenda di €300,00 (trecento); chiede che non vengano ammesse le giustificazioni contenute nelle memorie difensive.”

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite (vedi memorie difensive);

Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti ed accertati, giusto atto di deferimento debitamente notificato, e che i motivi addotti nelle memorie difensive non sono esimenti di quanto irregolarmente posto in essere da quanti chiamati a risponderne. 

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Patti Francesco (Dirigente accompagnatore ufficiale A.S.D. Borgata Terrenove) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno); alla società AS.D. Borgata Terrenove a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 200,00 (duecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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