COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°74 del 25.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°74 del 25.09.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTI:

DEFRIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Proto  Antonio Erminio (Presidente A.S.D. Maletto)

2)  Sig. De Gennaro Domenico ( Tesserato A.S.D. Maletto)

3)  A.S.D. Maletto

Procedimento 01/A

Considerato che la Procura Federale con nota 695- pf /08-09 del 16 Giugno 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1  C.G.S. anche in relazione agli articoli 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F. nonché all’art. 42 commi 1)e 2) Regolamento L.N.D., nonché articolo 4 commi 1 e 2 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 22 Settembre 2009 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza é presente nessuna delle parti deferite .

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, infliggendo al Sig.Proto Antonio Ermenio ed al Sig. De Gennaro Domenico  la  inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi tre (3); alla società A.S.D. Maletto l’ammenda di € 600,00 (seicento)”

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna nota difensiva.

Ritenuto che le parti deferite sono responsabili degli addebiti accertati, loro ascritti, come da atto di deferimento debitamente loro notificato.

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Proto Antonio Ermenio (Presidente A.S.D. Maletto – (Ct) ed al Sig. De Gennaro Domenico (Tesserato A.S.D. Maletto) la inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi tre (3); alla società A.S.D. Maletto, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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