COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°79 del 30.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°79 del 30.09.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1. Sig. Catanzaro Angelo (Dirigente Pol. Calatabiano)
2. Pol. Calatabiano (Ct)
Procedimento 16/A
Considerato che la Procura Federale con nota 696 pf/08-09/GS/reg del 02 Agosto 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1comma 1 C.G.S. in riferimento agli articoli 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., nonché articolo art. 4 comma 2 C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 22 Settembre 2009 con inizio alle ore 15,30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili di quanto loro ascritto, infliggendo al Dirigente Sig. Catanzaro Angelo la inibizione per mesi 1 (uno) ; alla società Pol. Calatabiano (Ct) l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).”
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva
Ritenuto che le parti rinviate a giudizio devono rispondere di quanto a loro carico accertato e confermato.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Catanzaro Angelo (Dirigente e accompagnatore ufficiale della società Pol. Calatabiano) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno); alla società, Pol. Calatabiano (Ct), a titolo di responsabilità oggettiva l’ammenda di € 400,00 (quattrocento)
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale