COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°79 del 30.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°79 del 30.09.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1.  Sig. Catanzaro Angelo (Dirigente Pol. Calatabiano)

2.  Pol. Calatabiano (Ct)

Procedimento 16/A

Considerato che la Procura Federale con nota 696 pf/08-09/GS/reg del 02 Agosto 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1comma 1 C.G.S.  in riferimento  agli articoli 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., nonché articolo art. 4 comma 2 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 22 Settembre 2009 con inizio alle ore 15,30;

Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili di quanto loro ascritto, infliggendo al Dirigente Sig. Catanzaro Angelo la inibizione per mesi 1 (uno) ; alla società Pol. Calatabiano (Ct) l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).”

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva

Ritenuto che le parti rinviate a giudizio devono rispondere di quanto a loro carico accertato e confermato.

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Catanzaro Angelo (Dirigente e accompagnatore ufficiale della società Pol. Calatabiano)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno); alla società, Pol. Calatabiano (Ct), a titolo di responsabilità oggettiva l’ammenda di € 400,00 (quattrocento)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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