COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 164 del 17.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.D. FOLGORE MILAZZO (Me)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 164 del 17.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.C.D. FOLGORE MILAZZO (Me) avverso squalifica calciatori Alioto Salvatore sei gare Cuciti Giuseppe per sei gare, squalifica allenatore Nastasi Giuseppe fino al 21 Ottobre 2010 Gara:Campionato “2^Categoria girone E: Gara. Bastione – Folgore del 31 Ottobre 2009 - C.U. 143 LND del 05 Novembre 2009

Procedimento 93/A

Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati ritenendole ingiuste rispetto ai reali fatti accaduti in campo.

La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello ed esaminati gli Atti Ufficiali di gara osserva:

nessun elemento di dubbiosità presenta il referto di gara che appare univoco e non contraddittorio.

Per quanto attiene ai calciatori Cuciti Giuseppe ed Alioto Salvatore ritiene questa Decidente che a carico degli stessi và addebitato la condotta particolarmente offensiva, minacciosa ed aggressiva nei confronti del Direttore di gara.

Riguardo alla condotta posta in essere dal Nastasi nei confronti del Direttore di gara ritiene questa Decidente che oltre ad essere offensiva e minacciosa si è estrinsecata in un atto  particolarmente spregevole nei confronti dell’Arbitro.

Riguardo al contenuto dell’appello proposto ritiene questa Decidente di trasmettere  gli atti al Presidente del Comitato Regionale Sicilia perché prenda atto dell’espressioni contenute nell’atto difensivo rivolte al comportamento del Direttore di gara e soprattutto alla sua onorabilità di uomo e di Dirigente Federale e quindi di conseguenza per i provvedimenti del caso che riterrà adottare.

P.Q.M.

DELIBERA

Di respingere l’appello come sopra proposto perché infondato in fatto e in diritto

Di addebitare la tassa di €130,00

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