COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 114 del 20.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Universal Misterbianco (CT) – avverso squa
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 114 del 20.10.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ASD Universal Misterbianco (CT) – avverso squalifica calciatore Torre Salvatore per tre gare. Campionato Allievi regionali girone G. Gara Città di Canicattini – Universal Misterbianco del 03/10/09. C.U.N. 94/SGS del 08/10/09
Procedimento N. 39/A
v Al 20° del secondo l’arbitro della gara in epigrafe espelleva il calciatore Torre Salvatore per avere spinto in modo violento con le mani sul volto un calciatore avversario.
v Il Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato sul C.U. 94/SGS dell’ 08/10/2009 squalificava il calciatore Torre Salvatore con la seguente motivazione:” per avere spinto violentemente un calciatore avversario”.
v Avverso tale provvedimento ha presentato appello la società Universal Misterbianco la quale nel riconoscere l’evidenza dell’atto inconsulto perpetrato dal proprio tesserato chiede la riforma della decisione impugnata con riduzione della squalifica al calciatore Torre Salvatore.
v La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva:
v invero il calciatore Torre Salvatore ha spinto più che decisamente un calciatore avversario portandogli le mani al volto;
v censurato tale atto;
v acclarato che dalla spinta ricevuta, il calciatore della società Città di Canicattini non ha avuto alcuna conseguenza fisica così come si evince dalla lettura dal laconico referto arbitrale;
v ritenuto che il provvedimento disciplinare impugnato dalla odierna ricorrente, va riformato come in dispositivo riportato;
DELIBERA
Di squalificare il calciatore Torre Salvatore per due gare;
senza addebito della tassa reclamo.