COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 27.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI:
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 27.10.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLI:
A.S.D HELLENIKA (SR) - avverso decisione di ripetizione della gara, ammenda €.200,00 e squalifica calciatori vinci E. (5 gare) e Mendalà C.. (2 gare) - Gara 2^ categoria Megara Club Augusta-Hellenika dell’ 11/10/2009
C.U.105 del 15/10/2009
Proc.48/A
v La società Hellenika ha inoltrato rituale appello avverso la decisione di ripetizione della gara Megara Club Augusta-Hellenika del’ 11/10/2009, sostenendo che la gara ritenuta dall’arbitro
v proseguita pro forma a fare tempo dal 15° del secondo tempo, era stata condizionata anche prima dalle minacce che i calciatori del Megara rivolgevano all’arbitro.
v Inoltre le sanzioni comminate sono ritenute dall’appellante non commisurate alla gravità dei fatti commessi e tutti comunque riconducibili ad episodi occorsi al termine della gara. Infine per quanto all’ammenda non risulta essere provato in quanto l’episodio è avvenuto nel l’area degli spogliatoi dove erano presenti principalmente soggetti estranei certamente appartanenti alla società ospitante.
v La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, ha rilevato che l’arbitro decideva di continuare pro-forma la gara a fare tempo dal 15° del secondo tempo senza tuttavia avere adottato tutti i provvedimenti di sua competenza atti a riportare l’ordine in campo ed in assenza di situazioni di effettivo pericolo per la propria incolumità come si evince nel rapporto di gara che nulla cita in proposito.
v Giusta pertanto la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di disporre la ripetizione della gara mancando del tutto i fondati motivi di prosecuzione pro-forma della stessa.
v Per quanto attiene alla ammenda determinata a carico della odierna appellante e le squalifiche a carico dei suoi tesserati, si ritiene che tali decisioni siano pertinenti e non meritevoli di annullamento o ridimensionamento.
P.Q.M.
DELIBERA
Di respingere l’appello inoltrato dalla società Hellenika confermando tutte le decisioni statuite dal Giudice di primo esame.
Per l’effetto, di addebitare la somma di €.130,00 per la dovuta tassa reclamo.